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Re:Una interpretazione giuridica della legge (1 in linea) (1) Visitatore
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Discussione: Re:Una interpretazione giuridica della legge
#3
solar_flare (Admin)
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graph
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Una interpretazione giuridica della legge 9 Mesi, 4 Settimane fa Karma: 1  
Tale legge è volta all'assetto ed alla disciplina del territorio regionale, anche sotto il profilo della compatibilità tra specifiche vocazioni di aree – più o meno estese – site nell'ambito dello stesso ed attività che consequenzialmente possono esservi esercitate, e come tale ha costituito legittimo esercizio di potestà legislativa riservata alla regione.

In questo quadro i commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 dettano una autonoma e dettagliata regolamentazione riguardante le aree destinate alla coltivazione di vigneti, oliveti, frutteti ed orti.

Nella fattispecie si configura pertanto – secondo la migliore dottrina giuridica – un cosiddetto “microsistema normativo”, ossia una disciplina esaustiva di un determinato fenomeno contenuta in seno ad una legge ovvero ad una singola disposizione legislativa (come in questo caso, trattandosi di un solo articolo).

Ebbene, il comma 6 ~ nell'esplicitare che l'art. 68 – rubricato: “Principi generali ed ambito di applicazione” (e collocato nel titolo VII, intitolato: “Tutela e trasformazione dei suoi agricoli”) della L.R.A. 18/83 secondo cui: “E' fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzione ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, floricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati nell'ultimo quinquennio o siano in corso interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici. E', altresì, fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende” – costituisce principio inderogabile ed introduce un divieto di eguale natura, siccome “diretti alla protezione e valorizzazione del territorio agricolo come risorsa economica ed ambientale essenziale all'Abruzzo, alla qualità ed integrità degli habitat e al suo sviluppo” ~ stabilisce espressamente che “i terreni coltivati a vigneti, ad oliveti, a frutteti, ad orti sono salvaguardati da ogni forma di alterazione e sono equiparati a beni ambientali costitutivi del paesaggio”.

I successivi commi 7 e 8 integrano e completano tale norma, disponendo una verifica severissima e continuativa sullo stato e sulle condizioni ambientali (al fine di evitare anche il minimo inquinamento) nonché impedendo “su aree esterne al territorio agricolo protetto” l'impianto di attività anche solo potenzialmente pericolose – e-o che potrebbero anche in astratto costituire un rischio – per le suddette coltivazioni e produzioni agricole.

Né potrebbe inficiare l'anzidetta tesi interpretativa il comma 10 dello stesso art. 1.

In effetti, tale comma – che non sostituisce e non deroga minimamente i predetti commi 6, 7 e 8, anzi ne conferma il contenuto sostanziale – prevede semplicemente la sospensione – “per la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1”, ossia per le “esigenze di salvaguardia e tutela della salute umana, della protezione e conservazione delle risorse naturali e della sicurezza del territorio” – sino al 31 dicembre 2008 del rilascio di permesso di costruire per l'insediamento di nuove industrie insalubri al fine “di garantire la conservazione dello stato dei luoghi nei territori” di determinati comuni rivieraschi ed in generale di quelli “interessati da progetti, piani e programmi sottoposti al regime previsto dalla Direttiva 42/01, da progetti comunitari” ecc..

Il che evidentemente si giustifica – sul piano della 'ratio legis' – con una moratoria, soggetta eventualmente a proroga, intesa all'accertamento della compatibilità tra le iniziative industriali insalubri e la tutela della salute umana, della protezione e conservazione delle risorse naturali e della sicurezza del territorio.

In detto comma 10, dunque, non vi è contenuto il benché minimo riferimento alle coltivazioni e produzioni agricole di cui ai precedenti pluricitati commi 6, 7 e 8 e non vi è alcun richiamo agli stessi.

Ciò posto in ordine all'esegesi del testo legislativo, è evidente che tale normativa sopravvenuta determina, 'ope legis', la caducazione – per contrasto con lo 'ius superveniens' – di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi (ivi incluse concessioni e-o autorizzazioni) eventualmente adottati dagli enti pubblici per l'esercizio delle anzidette attività pericolose (pericolosità, si ribadisce, in astratto e non in concreto) sui territori agricoli protetti (siccome equiparati a beni ambientali costitutivi del paesaggio) e-o su aree esterne agli stessi.

Gli stessi atti e provvedimenti devono essere revocati ovvero annullati d'ufficio dalle amministrazioni che li hanno emanati, anche eventualmente per renderli privi di effetti con decorrenza retroattiva (e cioè dal momento della loro adozione).
 
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#4
zed (Utente)
Moderator
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graphgraph
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Re:Una interpretazione giuridica della legge 9 Mesi, 4 Settimane fa Karma: 0  
attenzione a che non venga stravolta
 
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Ultima Modifica: 2008/03/14 04:59 Da zed.
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