visitate il sito con
getfirefox
Menu principale
Home
Chi siamo
Primo dossier CNV
Documenti e atti
Web link
Contattaci
Donazioni
FORUM





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
 
Cosa diciamo
Cinema Zambra [audio]
Palazzo Corvo [audio]

disegno di legge febbo Stampa E-mail
 
disegno di legge FEBBO

pubblichiamo il disegno di Legge proposto dal Governo Regionale

RELAZIONE
L’art. 1, comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239 (recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”) prevede che “le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale” (salvo il disposto dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che vieta di subordinare a misure compensative il rilascio dell’autorizzazione regionale alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Il comma 84 dispone che “il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati”. La disposizione prevedeva inoltre che “la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione”: ma tale periodo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo sul rilievo che “la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l’esclusione che quest’ultima possa fondare la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell’inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale” (Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 383).
Infine, i commi 56 e 57 prevedono che l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, la dismissione di tali stabilimenti, la variazione della capacità complessiva di lavorazione e la variazione superiore al 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali sono soggette ad autorizzazione della regione.
In conformità agli enunciati principi fondamentali, è necessario che la regione provveda, nell’esercizio della potestà normativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, a disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali nonché l’ammontare ed i criteri di ripartizione tra gli enti interessati delle misure compensative alle quali può essere legittimamente subordinata (a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale) la coltivazione di idrocarburi nel territorio regionale.
A tal fine, si propone che l’autorizzazione venga rilasciata previa intesa tra la regione, il comune nel cui territorio è ubicato l’impianto ed i comuni contermini; e che tra tali enti vengano ripartite le misure compensative in caso di coltivazione di idrocarburi. Appare equo, infatti, che anche i comuni confinanti, danneggiati dall’insediamento, abbiano diritto ad un equo ristoro ambientale, d’altronde espressamente previsto dall’art. 1, comma 36, legge n. 239/04 con riferimento ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW. Il contributo compensativo viene determinato nella misura massima prevista dalla legge, pari al 15 per cento delle aliquote di prodotto estratto spettanti alla Regione ed al Comune. Si ricorda che l’aliquota complessiva del 7 per cento è ripartita tra lo Stato (30 per cento), la Regione (55 per cento) ed il Comune (15 per cento) ai sensi degli artt. 19 e 20 d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
In sintesi, la finalità della legge è duplice: rendere gli enti locali compartecipi delle determinazioni relative alla costruzione ed ampliamento 3 degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, laddove l’attuale discplina non impone la partecipazione alla conferenza dei servizi dei Comuni confinanti con quello nel quale è ubicato l’impianto (si pensi al centro oli di Ortona); subordinare lo sfruttamento di idrocarburi nel territorio regionale al versamento di un contributo integrativo in favore degli enti territoriali. Non si ritiene di imporre uno specifico vincolo di destinazione di tale contributo, dovendo restare salva l’autonomia degli enti interessati.

TESTO

ART. 1
Funzioni amministrative regionali in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali.
1. Ai sensi dei commi 6 e 55 dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239
“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
2. Ai sensi del comma 56 dell’art. 1 della L. n. 239/2004, sono sottoposte ad autorizzazione della Regione le seguenti attività:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

ART. 2
Regime autorizzativo in materia di stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 57 dell’art. 1 della L. n. 239/2004, la Giunta Regionale, con proprio atto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e termini della procedura per il rilascio sul territorio regionale dell’autorizzazione alle attività di cui al comma 2 dell’art. 1, nel rispetto dei seguenti principi:
a) la struttura adibita al rilascio dell’autorizzazione è la Direzione della Giunta competente per materia;
b) il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;
c) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
d) alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione partecipano tutti gli Enti interessati all’attività oggetto di autorizzazione, con particolare riferimento al Comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ed i Comuni contermini.

ART. 3
Contributo compensativo.
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 1 della L. n. 239/2004, la coltivazione di idrocarburi nel territorio regionale è subordinata a specifico accordo per l’individuazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale tra il titolare della concessione, la Regione, il Comune nel cui territorio è prevista la coltivazione ed i Comuni contermini.
2. Fino alla sottoscrizione dell’accordo è vietato l’inizio della coltivazione e delle opere a tal fine necessarie.
3. L’accordo prevede un contributo compensativo del danno ambientale pari al 15 per cento delle aliquote di prodotto spettanti alla Regione ed ai Comuni interessati ai sensi degli artt. 19 e 20 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625. “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”.
4. Il contributo compensativo è ripartito come segue:
a) 20 per cento alla Regione;
b) 60 per cento al Comune nel cui territorio è prevista la coltivazione di idrocarburi;
c) 20 per cento ai Comuni contermini, da ripartire proporzionalmente alla popolazione ivi residente.

ART. 4
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, non risulti rilasciato il permesso di costruire relativo allo stabilimento di lavorazione e stoccaggio di oli minerali ovvero alle opere a servizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

ART. 5
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

 

 
comunicato congiunto Stampa E-mail

 
comunicato congiunto



SEGUITE I LINK NELL'ARTICOLO PER VISUALIZZARE LA PRESENTAZIONE DELLA MOG (MEDITERRANEAN OIL & GAS)

 

PETROLIO: PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Prendiamo atto delle perentorie dichiarazioni del Presidente Chiodi sul petrolchimico di Ortona ma, proprio perché sappiamo bene quanto la politica “ufficiale” sia stata capace di fare con il rilascio di ben più di 16 provvedimenti amministrativi pro Centro Oli, vogliamo ricordare fino allo sfinimento che la “questione petrolio” non può essere circoscritta al solo caso Ortona ma investe tutta la regione che è ormai prossima al punto di non ritorno.

Il nodo da sciogliere è un altro: è auspicabile che l’Abruzzo si trasformi in distretto minerario, mettendo a rischio le prospettive di sviluppo della regione e minacciando la sicurezza personale degli Abruzzesi?

Il tempo rimasto a disposizione dell’Abruzzo per scongiurare questa prospettiva è quasi scaduto.

L’approvazione in Consiglio Regionale della legge 14/2008 ha rappresentato l’estremo, tardivo e precario tentativo di fermare un treno in piena corsa, che ha avuto la forza di “bucare” maggioranze e minoranze di ogni tempo.

Saltato a piè pari ogni commento sul conflitto Stato-Regione in relazione alla legge 14 e sul ddl 1195 su cui torneremo in altra sede, il disegno di legge presentato dalla nuova maggioranza, in discussione alla IV Commissione del Consiglio Regionale, è ben lungi dall’essere un serio baluardo contro l’escalation petrolifera in atto nella nostra regione.

Coloro che ci rappresentano nelle istituzioni devono essere consapevoli che, aggirato l’ostacolo momentaneamente rappresentato dalla legge 14, un secondo dopo, senza che i titolari delle concessioni debbano chiedere niente a nessuno, le trivelle potrebbero iniziare a funzionare in 52 Comuni (Teramo compresa), portando lo scompiglio in un’area estesa 490 kmq. in cui risiedono 311.773 abruzzesi.

Queste non sono opinioni ma dati oggettivi ed ufficiali che nessuno mai potrà confutare (v. sotto dettaglio). Stiamo parlando evidentemente di concessioni già rilasciate a scopo estrazione.


CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE SU TERRAFERMA AL 31.01.2009

Denominazione

Kmq.

Comuni interessati

Castel di Lama

79,90

Ancarano, Bellante, Campli, Civitella del Tronto, Controguerra, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo

Fiume Treste

109,60

Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, San Buono, Lentella, Monteodorisio, Palmoli

Filetto

50,01

Ari, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Rapino, Roccamontepiano, San Martino sulla Marruccina, Orsogna, Vacri

Miglianico

29,30

Francavilla al Mare, Miglianico, Ortona, Ripa Teatina, Tollo

San Basile

97,56

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Castel Frentano, Crecchio, Filetto, Frisa, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Vacri

Santa Maria Imbaro

99,51

Altino, Atessa, Castel Frentano, Fossacesia, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro

San Mauro

25,32

Bellante, Castellalto, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Teramo

Se poi a queste dovessimo aggiungere le istanze in corso di rilascio ci troveremmo di fronte a numeri ancor più pesanti.

Inoltre, da un documento esclusivo pubblicato in Inghilterra (vedi programma MOG), si scopre che lo scorso gennaio a Londra ha avuto luogo la presentazione del programma industriale di sviluppo 2009-2011 della società petrolifera Medoilgas (Mog), ben attiva in Abruzzo (vedi allegati) e saldamente presente con propri uffici nel porto di Ortona.

Ebbene, nel crono-programma della Mog si vede chiaramente ed inequivocabilmente che la programmazione dell’inizio delle attività petrolifere di diversi pozzi estrattivi è prevista per l’inizio del 2010, mentre la prima piattaforma petrolifera sottocosta, “Ombrina mare 2”, tra Ortona e San Vito, inizierà l’estrazione di petrolio a partire dal 2011.

I test effettuati dalla Mog hanno confermato che il petrolio che verrà estratto da “Ombrina Mare 2” sarà una fanghiglia altamente corrosiva contenente zolfo, che non potrà essere trasportata. Avrà quindi bisogno di un processo di prima raffinazione in loco, chiamata desulfurizzazione, che comporterà l’emissione di idrogeno solforato che arriverà facilmente sulla costa, insieme al petrolio normalmente disperso in mare nella fase di imbarco sulle petroliere.

Avremo così un nuovo Centro Oli, questa volta non ad Ortona bensì in mare aperto.

Continuando ad osservare la cartina delle operazioni della Mog 2009–2011 tutti, anche i tour-operator, possono vedere chiaramente la sorte riservata alla nostra Regione: a questo punto non ci sarebbe da stupirsi, se, come afferma il nostro assessore regionale all’agricoltura, si dovessero verificare “disdette turistiche dall’estero e segnali negativi dell’export Abruzzese”. Purtroppo non si tratta di ingiustificato allarmismo ma di un “già visto” in diverse altre realtà territoriali.

Clic sull'immagine per ingrandire


Eppure, malgrado la gravità dei fatti che abbiamo esposto, non avvertiamo una diffusa e profonda consapevolezza dei rischi, non soltanto ambientali ma anche economici, a cui il “sistema Abruzzo” sta andando incontro.

Avvisiamo ancora una volta che la trasformazione della nostra Regione in Regione petrolifera graverebbe come un macigno sulla coscienza di tutti ed è dovere di tutti lavorare per scongiurare una catastrofe ambientale la cui eredità condizionerebbe la vita delle presenti e future generazioni di Abruzzesi.

Per questo chiediamo a tutti coloro che siedono a Palazzo dell’Emiciclo di varare al più presto un Piano Energetico Regionale che punti con decisione sulle energie rinnovabili e al Presidente Chiodi di opporsi con forza all’avanzata del petrolio così come altri suoi colleghi (es.: Galan) ebbero il coraggio di fare contro le trivellazioni nell’Alto Adriatico.

Prima che sia troppo tardi.


VEDI E SCARICA LA PRESENTAZIONE DELLA MOG (MEDOILGAS)


 

Abruzzo , 25 marzo 2009

f.to

COMITATO NATURA VERDE – Nino Di Bucchianico

IMPRONTE – Enrico Gagliano

 
 
comitatonaturaverde su facebook
 
 



 
firma su "ipetitions" la petizione online contro la raffineria
 

Multimedia
Archivio articoli
© 2010 www.comitatonaturaverde.it