disegno di legge febbo
 
disegno di legge FEBBO

pubblichiamo il disegno di Legge proposto dal Governo Regionale

RELAZIONE
L’art. 1, comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239 (recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”) prevede che “le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale” (salvo il disposto dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che vieta di subordinare a misure compensative il rilascio dell’autorizzazione regionale alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Il comma 84 dispone che “il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati”. La disposizione prevedeva inoltre che “la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione”: ma tale periodo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo sul rilievo che “la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l’esclusione che quest’ultima possa fondare la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell’inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale” (Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 383).
Infine, i commi 56 e 57 prevedono che l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, la dismissione di tali stabilimenti, la variazione della capacità complessiva di lavorazione e la variazione superiore al 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali sono soggette ad autorizzazione della regione.
In conformità agli enunciati principi fondamentali, è necessario che la regione provveda, nell’esercizio della potestà normativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, a disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali nonché l’ammontare ed i criteri di ripartizione tra gli enti interessati delle misure compensative alle quali può essere legittimamente subordinata (a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale) la coltivazione di idrocarburi nel territorio regionale.
A tal fine, si propone che l’autorizzazione venga rilasciata previa intesa tra la regione, il comune nel cui territorio è ubicato l’impianto ed i comuni contermini; e che tra tali enti vengano ripartite le misure compensative in caso di coltivazione di idrocarburi. Appare equo, infatti, che anche i comuni confinanti, danneggiati dall’insediamento, abbiano diritto ad un equo ristoro ambientale, d’altronde espressamente previsto dall’art. 1, comma 36, legge n. 239/04 con riferimento ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW. Il contributo compensativo viene determinato nella misura massima prevista dalla legge, pari al 15 per cento delle aliquote di prodotto estratto spettanti alla Regione ed al Comune. Si ricorda che l’aliquota complessiva del 7 per cento è ripartita tra lo Stato (30 per cento), la Regione (55 per cento) ed il Comune (15 per cento) ai sensi degli artt. 19 e 20 d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
In sintesi, la finalità della legge è duplice: rendere gli enti locali compartecipi delle determinazioni relative alla costruzione ed ampliamento 3 degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, laddove l’attuale discplina non impone la partecipazione alla conferenza dei servizi dei Comuni confinanti con quello nel quale è ubicato l’impianto (si pensi al centro oli di Ortona); subordinare lo sfruttamento di idrocarburi nel territorio regionale al versamento di un contributo integrativo in favore degli enti territoriali. Non si ritiene di imporre uno specifico vincolo di destinazione di tale contributo, dovendo restare salva l’autonomia degli enti interessati.

TESTO

ART. 1
Funzioni amministrative regionali in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali.
1. Ai sensi dei commi 6 e 55 dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239
“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
2. Ai sensi del comma 56 dell’art. 1 della L. n. 239/2004, sono sottoposte ad autorizzazione della Regione le seguenti attività:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

ART. 2
Regime autorizzativo in materia di stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 57 dell’art. 1 della L. n. 239/2004, la Giunta Regionale, con proprio atto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e termini della procedura per il rilascio sul territorio regionale dell’autorizzazione alle attività di cui al comma 2 dell’art. 1, nel rispetto dei seguenti principi:
a) la struttura adibita al rilascio dell’autorizzazione è la Direzione della Giunta competente per materia;
b) il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;
c) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
d) alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione partecipano tutti gli Enti interessati all’attività oggetto di autorizzazione, con particolare riferimento al Comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ed i Comuni contermini.

ART. 3
Contributo compensativo.
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 1 della L. n. 239/2004, la coltivazione di idrocarburi nel territorio regionale è subordinata a specifico accordo per l’individuazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale tra il titolare della concessione, la Regione, il Comune nel cui territorio è prevista la coltivazione ed i Comuni contermini.
2. Fino alla sottoscrizione dell’accordo è vietato l’inizio della coltivazione e delle opere a tal fine necessarie.
3. L’accordo prevede un contributo compensativo del danno ambientale pari al 15 per cento delle aliquote di prodotto spettanti alla Regione ed ai Comuni interessati ai sensi degli artt. 19 e 20 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625. “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”.
4. Il contributo compensativo è ripartito come segue:
a) 20 per cento alla Regione;
b) 60 per cento al Comune nel cui territorio è prevista la coltivazione di idrocarburi;
c) 20 per cento ai Comuni contermini, da ripartire proporzionalmente alla popolazione ivi residente.

ART. 4
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, non risulti rilasciato il permesso di costruire relativo allo stabilimento di lavorazione e stoccaggio di oli minerali ovvero alle opere a servizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

ART. 5
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.